STRATEGIE ANTINCENDIO

Prevenzione incendi e valutazione del rischio incendio

Il D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione incendi e il più recente D.M. 2/9/21, definiscono che “il Datore di Lavoro deve valutare l’entità del rischio incendio nel proprio luogo di lavoro”.

Adempimenti normativi, corsi di formazione e prodotti per proteggere il personale e la tua azienda

STRATEGIE ANTINCENDIO

Prevenzione incendi e valutazione del rischio incendio

Adempimenti normativi, corsi di formazione e prodotti per proteggere il personale e la tua azienda

Il D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione incendi e il più recente D.M. 2/9/21, definiscono che “il Datore di Lavoro deve valutare l’entità del rischio incendio nel proprio luogo di lavoro”.

Cos’è il rischio antincendio

Il rischio incendio è connesso alla possibilità che all'interno di una attività si possa innescare un incendio, indipendentemente dalla sua entità. L'utilizzo di materiali infiammabili e il tipo di attività svolta sono dei fattori determinati per l'identificazione di questo rischio ma, più in generale, il rischio è presente e occorre valutarlo in presenza di qualsiasi tipo di combustibile o di comburente. All'interno di un’azienda possono esserci attrezzature, arredi di determinati materiali, rivestimenti che possono essere in grado di innescare o alimentare una combustione.

Valutazione del rischio incendio, chi deve farla

Valutare la presenza e l'entità del rischio incendio è un obbligo che ricade sul Datore di Lavoro oppure sul dirigente nel caso vi sia una delega. Entrambe le figure, possono avvalersi della collaborazione del Medico Competente, del RSPP aziendale e della consulenza di tecnici qualificati.

Criteri di progettazione della sicurezza antincendio

La Valutazione del Rischio di Incendio secondo il D.M. 3/9/21, anche detto “Decreto Minicodice”, sui “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” introduce il metodo per la valutazione e identifica 4 casistiche a cui applicare diversi criteri di progettazione:

  • Luoghi di lavoro a rischio incendio medio o elevato, per i quali si applica il Codice di prevenzione incendi;
  • Luoghi di lavoro definiti a basso rischio di incendio, per i quali si è possibile utilizzare le indicazioni dell’allegato I del Minicodice;
  • Tutti gli altri luoghi di lavoro che non rientrano nelle prime due casistiche, per i quali valgono i criteri del Decreto 3 agosto 2015 del Codice di Prevenzione Incendi;
  • In ultimo, viene indicato che nei luoghi a rischio basso d’incendio, in alternativa al Minicodice, si possono comunque applicare "volontariamente" i criteri Codice di Prevenzione Incendi.
La classificazione del livello di rischio incendio

Il sopra citato Decreto Minicodice definisce una nuova classificazione in sostituzione e semplificazione di quella precedente indicando due graduazioni:

RISCHIO INCENDIO BASSO in cui si potrà applicare il Minicodice

RISCHIO INCENDIO NON BASSO In cui si dovranno applicare le regole del Codice di Prevenzione Incendi

Obblighi del datore di lavoro

Il D.lgs. 81/2008 prevede sia nominata la squadra di emergenza che interviene prontamente in caso di incendio, infortunio, terremoto, alluvione per soccorrere i lavoratori in difficoltà e supportare i soccorsi esterni, nella fattispecie i Vigili del Fuoco.

La squadra, debitamente formata, è composta da:

Inoltre, senza una stretta e predeterminata correlazione tra livello di rischio incendio e tipologia di corso per Addetti Antincendio, ma in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, l’Art. 3 del Decreto Minicodice stabilisce che il datore di lavoro deve fornire una adeguata informazione e formazione ai propri lavoratori.

Le nuove strategie antincendio previste dal D.M. 3 settembre 2021
  • Compartimentazione ambienti di lavoro
  • Esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione e allarme
  • Controlli di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Adempimenti normativi

A seconda del livello di rischio emerso dalla Valutazione dei Rischi, può essere necessario adempiere a uno o più dei seguenti obblighi:

  1. Piano di emergenza e Planimetrie di emergenza
    Tali documenti hanno lo scopo di descrivere le procedure di gestione di un’eventuale emergenza nel luogo di lavoro (incendio, infortunio, malore, cataclisma, rapina, ecc.) ed individuare il personale addetto alla gestione di tali eventi.
  2. Prova di evacuazione
    Per i luoghi di lavoro soggetti all’obbligo di redazione del piano di emergenza, è previsto lo svolgimento di prove di evacuazione periodiche, ossia di esercitazioni pratiche che simulano la presenza di un’emergenza. Le prove di evacuazione devono essere registrate con un apposito verbale dove, oltre alla data di svolgimento, vengono indicati lo scenario simulato, i tempi impiegati per l’esodo dagli ambienti e le eventuali criticità emerse. 
  3. Controlli di prevenzione incendi
    Il D.P.R. 151/2011 individua le attività soggette ai controlli da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ne disciplina l’iter procedurale di adempimento. 
    Le attività soggette sono delineate in tre categorie di complessità (A, B e C) in funzione di parametri che incidono sulla sicurezza antincendio. In base alla categoria di appartenenza varia l’iter autorizzativo previsto dai Vigili del Fuoco. 
 
Criteri di classificazione e iter autorizzativo relativo alle tre categorie di complessità

Cat.

Descrizione

Iter autoritativo previsto

A

Attività dotate di "regola tecnica" di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità

  • Presentazione SCIA con asseverazione tecnica
  • Controllo a campione in sito da parte dei VVF
  • Rinnovo periodico della conformità antincendio

B

  • Attività presenti in Cat A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità
  • Attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la Cat. C
  • Presentazione SCIA con progettazione tecnica
  • Valutazione progetto da parte dei VVF
  • Controlla a campione in sito da parte dei VVF
  • Rinnovo periodico della conformità antincendio

C

Attività ad alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della "regola tecnica"

  • Presentazione SCIA con progettazione tecnica
  • Valutazione progetto da parte dei VVF
  • Controlla a campione in sito da parte dei VVF
  • Rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei VVF
  • Rinnovo periodico della conformità antincendio

Cosa possiamo fare per la tua azienda?

Eroghiamo corsi di formazione e aggiornamento per addetti antincendio, realizziamo compartimentazioni delle aree di lavoro come previsto dal D.M. 3 settembre 2021 e. in merito agli adempimenti legislativi ti assistiamo per gli obblighi di legge in elenco:

Piano di emergenza e Planimetrie di emergenza

I nostri tecnici possono redigere il piano di emergenza e le planimetrie di emergenza attraverso il sopralluogo presso la tua azienda di personale tecnico specializzato potrà valutare il contesto aziendale, gli ambienti di lavoro, le vie di fuga e la segnaletica. Individuare eventuali misure da mettere in atto per la corretta gestione delle emergenze.

Prova di evacuazione

Possiamo supportarti nell’esercitazione della prova di evacuazione erogando un servizio di organizzazione, partecipazione e valutazione dello svolgimento della prova, redigere il verbale della prova in cui, nel caso, si individuano eventuali misure di miglioramento possibili da implementare.

Controlli di prevenzione incendi

Il nostro personale tecnico, in merito all’applicazione delle attività definite dal D.P.R. 151/2011, può assistere la tua azienda con una consulenza in materia di valutazione della progettazione ai fini della prevenzione incendi. Le attività prevedono un sopralluogo presso la tua azienda in cui viene effettuato un check-up antincendio valutando l’attività svolta, le condizioni e caratteristiche presenti, le misure di prevenzione.

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